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sabato 14 marzo 2015

JOHN ADDINGTON SYMONDS, UN PROBLEMA DI ETICA MODERNA 7

IX.
EPILOGO.
Le conclusioni cui sono arrivato attraverso questa indagine sull’inversione sessuale sono che le sue diverse manifestazioni possono essere classificate nelle seguenti categorie: (1) l’astinenza forzata dai rapporti con le femmine, o faute de mieux [mancanza di meglio]; (2) lascivia e curiosa ricerca di un piacere nuovo; (3) morbilità pronunciate; (4) innata preferenza istintiva per il maschio e indifferenza al sesso femminile; (5) Epoche della storia in cui l’abitudine si è affermata ed è stata endemica in intere nazioni.
Nella prima categoria raggruppiamo i fenomeni presentati da scuole, carceri, conventi, navi, guarnigioni in stazioni solitarie, tribù nomadi di conquistatori predoni.1)
Alla seconda categoria appartengono quegli individui che si divertono sperimentando il piacere sensuale, uomini stanchi dell’ordinaria indulgenza sessuale e voluttuosi indifferenti. È possibile che qualcosa di morboso o di anormale frequentemente segni questa categoria.
Alla terza categoria assegniamo i casi evidenti di malattia ereditaria, in cui una mancanza di autocontrollo è evidente, insieme a chi soffre di lesioni nervose, ferite, epilessia, rammollimento cerebrale senile, nella misura in cui questi disturbi fisici sono complicati con passioni anomale.2)
La quarta categoria include l’intera classe degli Urning, che sono stati fino ad ora ignorati dai ricercatori medici, e sulla cui importanza numerica Ulrichs ha forse insistito esageratamente. Questi individui si comportano esattamente come le persone di normali inclinazioni sessuali, non mostrano segni di pazzia e non hanno una diatesi costituzionale morbosa che possa spiegare la loro peculiarità.
Nelle condizioni attuali della società europea, queste quattro categorie esistono sporadicamente. Vale a dire, i loro membri si trovano sparsi in tutte le comunità, ma non sono assolutamente riconosciuti se non dal codice penale e dalla professione medica.
Nella quinta categoria siamo portati faccia a faccia con il problema offerto dalla antica Ellade, dalla Persia, dall’Afganistan, dai popoli di quella che Burton definisce la zona sotadica. Tuttavia possiamo spiegare l’origine dell’inversione sessuale, un istinto che attraverso l’uso, la tradizione e la tolleranza sociale è passato qui nella natura della razza; in modo che le quattro categorie precedenti sono confuse, o, se distinte, sono separabili solo come le affezioni viziose e morbose dell’appetito sessuale ordinario si possono differenziare dalle sue manifestazioni più sane.
Tornando alle prime quattro categorie, che sono le sole che hanno una qualche importanza per un Europeo moderno, capiamo che solo una di esse, la terza, è positivamente morbosa, e solo un’altra, la seconda, è ipso facto viziosa. La prima è immorale nello stesso senso in cui lo è ogni forma di incontinenza, tra cui l’auto-abuso, la fornicazione, e così via, praticata faute de mieux; ma non può essere chiamata né morbosa né positivamente viziosa, perché l’abitudine in questione sgorga in circostanze extra-sociali.
I membri della quarta categoria sono anormali per la loro costituzione. Sia che riferiamo quell’anomalia all’atavismo o a qualche deviazione finora ignota dalla regola nella loro conformazione sessuale, non vi è alcuna prova che essi siano soggetti a malattia. Allo stesso tempo, è certo che non sono volutamente viziosi.
Il trattamento dell’inversione sessuale da parte della società e della legislazione segue un punto di vista derivante dalla sua origine e natura. Fin dall’età di Giustiniano, essa è stata considerata come un crimine assoluto contro Dio, contro l’ordine del mondo e contro lo Stato. Questo modo di vedere, che è stato incorporato nei codici di tutte le razze occidentali, venne fuori in origine dalla convinzione che le passioni sterili siano dannose per la tribù perché limitano la crescita della popolazione. La religione ha adottato questo punto di vista e, attraverso la leggenda di Sodoma e Gomorra, ha insegnato che Dio era pronto a punire intere nazioni con distruzioni violente se esse praticavano il “vizio innominabile”.
La civilizzazione avanzante, intanto, cercava in ogni modo di limitare e regolare l’appetito sessuale; e così facendo, naturalmente escluse quelle forme che non erano gradite alla maggioranza, che non possedevano alcuna utilità evidente, e che a prima vista sembravano violare le leggi cardinali della natura umana.
Il sentimento sociale, modellato dalla religione, dalla legislazione, dalla civiltà, e dalle antipatie persistenti della maggioranza considera l’inversione sessuale con irriducibile orrore. Esso non distingue tra le categorie che ho indicato, ma comprende tutte le specie sotto la condanna comune del crimine.
Nel frattempo, in questi ultimi anni, siamo arrivati a capire che i fenomeni presentati dall’inversione sessuale, non possono essere trattati così grossolanamente. Due grandi nazioni, la Francia e l’Italia, col “Codice Napoleone” e il “Codice Penale” del 1889, nella peggiore delle ipotesi, spostano questi fenomeni dalla categoria del reato a quella della immoralità. Vale a dire, hanno posto il rapporto dei maschi con i maschi sulla stessa base giuridica del normale rapporto sessuale. Puniscono la violenza, tutelano i minori e provvedono al mantenimento della pubblica decenza. Entro questi limiti, riconoscono il diritto degli adulti di trattare le loro persone come desiderano.
La nuova scuola di antropologi e medici psicologici studia l’inversione sessuale in parte dal punto di vista dell’evoluzione storica e in parte dal punto di vista della malattia. Mescolando l’atavismo e l’ereditarietà con la malattia nervosa nell’individuo, desiderano sostituire un trattamento medico alla punizione, il sequestro a vita nei manicomi alle pene detentive di diversa durata a seconda del reato.
Né la società né la scienza concepiscono l’idea che quegli istinti che le leggi della Francia e dell’Italia tollerano, entro certi limiti, possano essere semplicemente naturali in una certa percentuale di persone di sesso maschile. Fino ad oggi l’Urning non è stato considerato come un gioco della natura nel tentativo di differenziare i sessi.
Ulrichs è l’unico europeo che ha mantenuto questo punto di vista in una lunga serie di opere polemiche e imperfettamente scientifiche. Eppure, fatti portati quotidianamente all’attenzione di osservatori che hanno gli occhi bene aperti, dimostrano che Ulrichs è giustificato nella sua tesi principale. La società si trova sotto l’incantesimo di un antico terrorismo e di errori che si sono accumulati. La scienza è o volutamente ipocrita o radicalmente male informata.
Walt Whitman, in America, ritiene quello che lui chiama “l’amore virile” come destinato ad essere la virtù leader delle nazioni democratiche e la fonte di una nuova cavalleria. Ma egli non definisce cosa intende per “amore virile” e rinnega con forza qualsiasi “inferenza morbosa” dalla sua dottrina come “dannata”.
Ecco come stanno le cose ora. L’unica cosa che sembra chiara è che l’inversione sessuale non è una questione da regolare per legge e che l’esempio della Francia e dell’Italia potrebbe benissimo essere seguito da altre nazioni. Il problema dovrebbe essere lasciato al medico, al moralista, all’educatore, ed infine all’azione dell’opinione pubblica.
Note
1) Celti, Sciti, Dori, Tartari, Normanni.
2) Ci si dovrebbe ricordare che essi non sono affatto invariabilmente correlati con la sessualità anormale, ma altrettanto spesso con la sessualità normale in qualche forma stravagante, così come con altri tipi di aberrazione morale.
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SUGGERIMENTI IN MATERIA DI INVERSIONE SESSUALE IN RELAZIONE ALLA LEGGE E ALL’ISTRUZIONE.
I.
Le leggi in vigore contro quelli che vengono chiamati reati innaturali derivano da un editto di Giustiniano, dell’anno 538. L’imperatore considerava questi offese come reati penali, per il fatto che essi avevano provocato pestilenze, carestie, terremoti e la distruzione di intere città insieme al loro abitanti, nelle nazioni che li avevano tollerati.
II.
La convinzione che l’inversione sessuale sia un crimine contro Dio, la natura e lo Stato pervade tutta la successiva legislazione in materia. Questa convinzione si basa (1) su concezioni teologiche derivate dalle Scritture; (2) sul terrore della diminuzione della popolazione; (3) sull’antipatia della maggioranza per i gusti della minoranza; (4) sull’errore volgare secondo cui i desideri innaturali sono sempre volontari e sono il risultato o della lussuria eccessiva o di appetiti sazi.
III.
L’indagine scientifica ha dimostrato negli ultimi anni che una percentuale molto elevata di persone nelle quali si sono manifestate inclinazioni sessuali anormali, le possiedono dalla prima infanzia, che quelle persone non possono deviare in canali normali e che sono incapaci di sbarazzarsi di quelle inclinazioni. In questi casi, quindi, la legislazione interferisce con la libertà degli individui, sulla base di un equivoco circa la natura della loro colpa.
IV.
Coloro che sostengono le leggi attuali sono per ciò stesso tenuti a dimostrare che la coercizione, la punizione e la diffamazione di tali persone sono giustificate o (1) da qualsiasi danno di cui queste persone soffrono nella salute del corpo o della mente, o (2) da qualche serio pericolo, che possa derivare da loro, per l’organismo sociale.
V.
L’esperienza, confermata dall’osservazione scientifica, dimostra che l’indulgenza temperata verso la sessualità anormale non è più dannosa per l’individuo che una simile indulgenza verso la sessualità normale.
VI.
Allo stato attuale di sovrappopolazione, non si può pensare che una piccola minoranza di uomini che esercitano inclinazioni sessuali sterili e anormali possano ferire gravemente la società limitando l’aumento della razza umana.
VII.
La legislazione non interferisce con le varie forme di rapporto sterile tra uomini e donne: (1) la prostituzione, (2) la convivenza nel matrimonio, durante il periodo di gravidanza, (3) le precauzioni artificiali volte alla contraccezione, e (4) alcuni modi anormali del rapporto con il consenso della donna. La legislazione è quindi in una posizione illogica quando interferisce con l’azione di coloro che sono naturalmente sterili, sul terreno del mantenimento dello standard numerico della popolazione.
VIII.
Il pericolo che i vizi innaturali, se tollerati dalla legge, possano aumentare fino a che intere nazioni li acquisiscano, non sembra essere temibile. La posizione delle donne nella nostra civiltà rende i rapporti sessuali tra di noi Occidentali diversi da quelli di qualsiasi paese – antica Grecia e Roma, moderna Turchia e Persia – dove le abitudini innaturali sono diventate endemiche.
IX.
Nella Francia moderna, dopo la promulgazione del Codice Napoleone, l’inversione sessuale è stata tollerata con le stesse restrizioni applicate alla sessualità normale. Vale a dire che la violenza e oltraggio alla pubblica decenza sono puniti, e i minori sono tutelati, ma gli adulti possono disporre a loro piacimento delle proprie persone. L’esperienza di quasi un secolo mostra che in Francia, dove l’inversione sessuale non è un crimine di per sé, non vi è stata alcuna propagazione di essa attraverso la società. Osservatori competenti, come gli agenti di polizia, dichiarano che Londra, nonostante il nostro diritto penale, non è meno nota per il vizio anormale di Parigi.
X.
L’Italia, col Codice Penale del 1889, ha adottato i principi del Codice Napoleone su questo punto. Sarebbe interessante sapere cosa ha portato a questa modifica della legge italiana. Ma non si può supporre che i risultati del Codice Napoleone in Francia non siano stati pienamente considerati.
XI.
La severità delle norme inglesi le rende quasi impossibili da applicare. In conseguenza di ciò, la legge è non di rado elusa, e ai crimini si strizza l’occhio.
XII.
Allo stesso tempo, le nostre leggi incoraggiano il ricatto sulla base di false accuse; e la presunta non applicazione di quelle leggi, mette di volta in volta un’arma vile nelle mani di politici senza scrupoli, per attaccare il governo in carica. Esempi: gli scandali di Dublin Castle del 1884 e gli scandali Cleveland Street del 1889.
XIII.
Coloro che sostengono che le nostre leggi penali sono richieste dagli interessi della società devono rivolgere la loro attenzione alla formazione superiore. Essa si basa ancora sullo studio classici greci e latini, una letteratura impregnata di pederastia. Si svolge nelle scuole pubbliche, dove i giovani sono tenuti separati dalle ragazze, e in cui i vizi omosessuali sono frequenti. Le migliori menti dei nostri giovani sono quindi esposte alle influenze di una letteratura pederastica nello stesso tempo in cui acquisiscono le conoscenze e le esperienze di pratiche innaturali. Né ci si prende alcuna cura di correggere queste influenze negative attraverso una istruzione adeguata circa le leggi del sesso.
XIV.
I punti proposti per l’esame sono se l’Inghilterra sia ancora giustificata da eventuali pericoli reali per la società, nel limitare la libertà delle persone adulte, e nel considerare criminali alcune forme anomale di sessualità, dopo che è stato dimostrato (1) che le inclinazioni anormali sono congenite, naturali ed ineliminabili in una grande percentuale di individui; (2) che si tollerano rapporti sterili di vario tipo tra i due sessi; (3) che la nostra legislazione non ha soppresso l’immoralità in questione; (4) che il funzionamento del codice Napoleone per quasi un secolo non ha aumentato questa immoralità in Francia; (5) che l’Italia, guidata dall’esperienza del Codice Napoleone, ha adottato i suoi principi nel 1889; (6) che le sanzioni inglesi raramente sono infitte nella loro totalità; (7) che la loro esistenza favorisce il ricatto e la loro mancata applicazione dà occasione di bassa agitazione politica; (8) che la nostra istruzione superiore è in aperta contraddizione con lo spirito delle nostre leggi.1)
FINE.
Note
1) Potrebbe non essere superfluo ricapitolare i punti principali della legislazione inglese su questo argomento. (1) La sodomia è un crimine, definito come la conoscenza carnale (per anum) di un uomo o di una donna da parte di una persona di sesso maschile, punibile con il massimo della pena dei lavori forzati a vita, e per dieci anni come minimo. (2) Il tentativo di commettere sodomia è punibile con reclusione di dieci anni come massimo. (3) La commissione, in pubblico o privato, da parte di qualsiasi persona di sesso maschile con un’altra persona di sesso maschile, di “ogni atto lordo di indecenza” è punibile con due anni di reclusione e lavori forzati.”
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sabato 2 giugno 2012

RADICI LEGALI DELLA OMOFOBIA

OMOSESSUALITA’ NEI CODICI PENALI PREUNITARI
Questo post è nato nell’ambito di una discussione sulla diversa consistenza dell’omofobia nel nord e nel sud dell’Italia. Ho raccolto qui di seguito tre importanti documenti che permettono di superare il pregiudizio secondo il quale l’Italia del nord sarebbe cresciuta in civiltà “in ogni campo” per effetto del lungo contatto con l’Impero asburgico mentre l’Italia meridionale soffrirebbe ancora dell’eredità pesante di una legislazione che si definisce borbonica nel senso di arretrata e oscurantista. In realtà, per rendere a Cesare quel che è di Cesare, bisogna riconoscere che, in particolare in riferimento alla legislazione penale in materia di omosessualità, è vero esattamente il contrario.
Riporto qui di seguito alcuni articoli tratti dal “Codice per lo Regno delle Due Sicilie” (promulgato da Ferdinando I di Borbone il 21/5/1819).
1819 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (promulgato da Ferdinando I di Borbone il 21/5/1819) (Link), Parte II, Leggi penali, Titolo VII, Capitolo II “De’ reati che attaccano la pace e l’onore delle famiglie”.
Art. 333 “Lo stupro violento consumato sopra individui dell’uno o dell’altro sesso sarà punito  con la reclusione.”
Art. 334 “Lo stupro violento mancato sarà punto col terzo grado di prigionia.”
Art. 335 “Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punto col primo al secondo grado di prigionia.”
Art. 336 “Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito colla rilegazione. …”
Art. 339 “Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento,
1° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici;
2° quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artifizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;
3° quando sia commesso dagl’institutori, direttori o tutori su persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione;
4° quando sia commesso su’prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.”
Art. 344 “Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne’giovani di età minore dell’uno o dell’altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione.”
Come si può vedere il codice panale borbonico evita qualunque distinzione per sesso equiparando totalmente i reati commessi da uomini o su uomini a quelli commessi da donne o su donne. L’omosessualità non è oggetto di incriminazione specifica in nessun caso. Per l’epoca si tratta di scelte estremamente importanti in cui si sente netta, nonostante la parentesi della rivoluzione napoletana del 1799, repressa da Ferdinando e definitivamente seppellita con 124 condanne a morte e 222 ergastoli, l’influenza della cultura giuridica di Mario Pagano (un illuminista penalista di prima grandezza, giustiziato a Napoli il 29 ottobre 1799 per essere stato uno degli ispiratori della rivoluzione del 1799) e di Antonio Genovesi (un prete illuminista che pose le basi della moderna economia politica). Può sembrare un paradosso, ma lo stesso re che mandò a morte Mario Pagano finì per recepire parecchi dei principi penalistici da lui ribaditi.
Per fare risaltare il carattere di modernità del Codice Penale napoletano del 1819, riporto qui di seguito alcuni articoli del Regolamento gregoriano 1832, promulgato da Gregorio XVI il 20 settembre1832, un documento che per alcuni aspetti somiglia (ma solo formalmente) al Codice Penale napoletano. L’espressione “opera pubblica” significa “lavori forzati”. L’espressione “stupro immaturo” si riferisce a uno stupro commesso su ragazze al di sotto dei sette, degli otto o dei 12 anni, in riferimento a diversi editti criminali (Link).
Regolamento gregoriano 1832 (promulgato da Gregorio XVI il 20 settembre1832) (Link), Titolo X “Dei delitti contro i buoni costumi e contro l’onestà”.
Art. 168 “Lo stupro semplice è punito coll’opera pubblica di tre anni, quando il reo non doti, o non sposi la stuprata.
Art. 170 “Lo stupro è qualificato per violenza, quando è commesso con minaccie gravi, con percosse, con uso o apparecchio d’armi, con abuso della persona che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dall’uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. ”
Art. 171 “Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, o dipendente o affidata alla di lui direzione e custodia; siccome pure quello che si fa assistere nella esecuzione del delitto da una o più persone, le quali saranno trattate come complici”.
Art. 172 “Si considera come stupro violento qualunque congiunzione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della Forza pubblica sulle persone arrestate, detenute o condannate. ”
Art. 173 “La pena di questo delitto, in tutti i casi sopra espressi, è la galera dai dieci anni ai quindici, la qual pena di aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite o altre circostanze gravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. …”
Art. 174 “La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua; se ne segue la morte della stuprata è la decapitazione.”
Art. 178 “I colpevoli di delitto consumato contro natura sono punti colla galera perpetua”.
Il Regolamento gregoriano usa il termine persona come il Codice Napoletano del 1819, ma nel comminare la decapitazione per lo stupro violento “se ne segue la morte della stuprata” evidenzia che il legislatore presuppone che la vittima sia una donna.
Ma un punto è veramente centrale. Il “delitto consumato contro natura” è punito sempre con la galera perpetua, anche se consensuale, senza violenza, minaccia o percosse o uso di armi o di artifici. È estremamente significativo notare che lo stesso comportamento cioè lo stupro semplice (art. 168) perpetrato su una donna non è neppure punito se il colpevole costituisce la dote alla vittima! Per lo stesso comportamento un eterosessuale se la cava pagando la dote della vittima e un omosessuale finisce all’ergastolo. Come si vede, qui l’illuminismo non è mai esistito.
Il terzo documento mostra una realtà spesso passata sotto silenzio. L’impero d’Austria, col Codice Penale emanato nel 1852 da Francesco Giuseppe, se non arriva a comminare l’ergastolo per l’omosessualità consensuale, tratta della omosessualità in un modo molto negativo.
Codice Penale per l’Impero d’Austria (promulgato da Francesco Giuseppe il 27 maggio 1852) in vigore dal 1° settembre 1852 (Link) Capo decimo quarto “Dello stupro, dell’oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine”.
Paragrafo 125 - Stupro - “Commette il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento dei sensi astutamente procurato, mette una donna nell’impotenza di resistergli e abusa di lei, ridotta in questo stato, con illegittimo carnale commercio .”
Paragrafo 126 - Pena – “La pena dello stupro è il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna offesa. Se il crimine ha cagionato la morte dell’offesa, la pena è il duro carcere in vita.”
Paragrafo 127 “E’ parimenti da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il paragrafo 126 l’illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell’autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, o che non ha ancora compiuto il decimo quarto anno dell’età sua.”
Paragrafo 128 – Oltraggio al pudore – Chi per soddisfare alle libidinose due voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel paragrafo 127, di un fanciullo o di una fanciulla in età minore di quattordici anni, ovvero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorché quest’azione con costituisca il crimine accennato al paragrafo 129 lett. b), e viene pulito col duro carcere da uno a cinque anni; fino a dieci anni concorrendo circostanze assai aggravanti; e fino a venti anni qualora ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel paragrafo 126.  
Paragrafo 129 – “Crimini di libidine I – Contro natura – Sono puniti come crimini anche le seguenti forme di libidine:
I – La libidine contro natura, cioè
a)      con bestie;
b)      con persone del medesimo sesso
Paragrafo 130 “La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lettera b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel paragrafo 125, la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanza addotte le paragrafo 126, si applicherà anche la pena ivi determinata.”
 
Come si vede anche il Codice Penale austriaco, come il Regolamento gregoriano, condanna gli atti omosessuali in sé, anche consensuali, ossia commessi senza violenza o raggiro, in questo caso la pena non è l’ergastolo ma il carcere duro da uno a cinque anni, ma la logica è la stessa.
 
Si dovrà aspettare il Codice Zanadrelli per vedere risorgere un principio della civiltà giuridica e cioè la distinzione tra diritto e morale. Nella Relazione sul primo Codice penale per il Regno d'Italia [1887], Titolo VIII “Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie”, Zanardelli scrive: “Nel determinare i fatti da comprendersi nel presente Titolo, il Progetto attuale, in conformità ai precedenti, si ispira a questo concetto fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile o che sono contrarii alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale. In conseguenza, le sanzioni penali del Progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti che offendono il buon costume e l'ordine delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse sociale. Quindi non sono incriminate le azioni che non hanno quei caratteri, e l’indagine delle quali farebbe trascendere oltre i suoi giusti confini l'opera legislativa.”
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martedì 2 dicembre 2008

CHIESA E DEPENALIZZAZIONE DELLA OMOSESSUALITA’

Ieri il Vaticano ha espresso contrarietà alla proposta che la Francia, a nome dei 25 paesi della UE, si appresta a presentare all'Onu per la depenalizzazione dell'omosessualità nel mondo. Da ieri sera i blog si sono riempiti di commenti, di critiche, di puntualizzazioni e di distinguo. Anche a me è stato richiesto di commentare ma, deliberatamente, non l’ho fatto.

Le valutazioni della Chiesa sulla omosessualità sono ben note e ne ho parlato in diverse occasioni:
Omosessualità a Chiesa con una raccolta di documenti ufficiali di fonte ecclesiastica ove sono definiti i rapporti tra Chiesa e Omosessualità.
Gay tra morale vera e terapie riparative sulla posizione operativa della Chiesa in merito alle terapie “riparative della Omosessualità”.
Gay e Chiesa una raccolta di diversi articoli sul tema apparsi sui siti di Progetto Gay.

A mio personale giudizio è ora di abbandonare le polemiche e di agire su un piano sostanziale. Teniamo conto che per migliorare le cose nella realtà dei fatti non ha alcun senso stracciarsi le vesti mentre può avere un significato profondo offrire, in particolare ai ragazzi, la possibilità di una educazione sessuale alternativa, seria e non condizionata da dogmatiche di nessun tipo. Moltissimi ragazzi, gay e non solo, hanno risentito e risentono pesantemente delle conseguenze di una educazione sessuale repressiva e basata su pregiudizi.

La cosa fondamentale è permettere ai ragazzi gay di sapere e di capire la verità sull’essere gay. La quasi totalità dei ragazzi gay che non si accettano lo fanno perché dei gay e del loro modo di vivere hanno delle visioni completamente false, accreditate da moltissime fonti come la scuola e i mass media. Quando un ragazzo gay che vive male la sua omosessualità arriva a Progetto Gay resta stupito di trovarci ragazzi come lui, di trovarci persone serissime che hanno voglia di confrontarsi e di capire e quello che trova è finalmente la verità sui gay e sulla loro vita e se ne sente confortato.

È una cosa sacrosanta che l’omosessualità sia depenalizzata ovunque, qualsiasi persona non ipocrita che ami veramente la liberà lo riconosce in modo spontaneo.

Riporto qui di seguito un brano di un articolo tratto dal sito dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino” intitolato “IRAN PENA DI MORTE E NON SOLO” del 23/10/2008.
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Il 19 maggio 2008, Seyed Mehdi Kazemi, un gay iraniano di 21 anni, ha ottenuto asilo nel Regno Unito. Il giovane ha rischiato in più occasioni di essere deportato a Teheran, dove avrebbe subito il carcere, severe punizioni corporali e probabilmente l’impiccagione.

“A seguito del riesame del caso e alla luce delle nuove circostanze, come da richiesta del Ministro britannico degli Interni, Mr Kazemi è ora libero di rimanere nel Regno Unito,” ha comunicato via e-mail l’Ambasciata britannica a Roma al gruppo a difesa dei diritti umani EveryOne che con il Partito Radicale e l’associazione Nessuno tocchi Caino si era mobilitato per impedire la deportazione di Kazemi in Iran.

Kazemi era giunto in Inghilterra nel novembre 2005 per motivi di studio. Nel frattempo, il suo compagno, Parham, era stato impiccato in Iran per “sodomia” nell’aprile del 2006. A seguito dell’esecuzione di Parham, la polizia iraniana si era presentata a casa del padre di Mehdi, a Teheran, intimandogli la presa in custodia del figlio per sottoporlo a giudizio, come avvenuto nel caso del partner.

Nel 2007, Kazemi aveva cercato di sfuggire alla deportazione in Iran riparando in Canada, ma era stato fermato alla frontiere tedesca e trasferito, temporaneamente, in Olanda, una nazione favorevole alla concessione di asilo agli omosessuali iraniani.

Il 26 febbraio 2008, un volo diretto Amsterdam-Londra era stato fissato e una volta nel Regno Unito, Mehdi sembrava destinato alla deportazione a Teheran. Ma il 13 marzo 2008, il ministro degli Interni britannico Jacqui Smith aveva deciso di sospendere la deportazione in Iran del giovane gay, accettando di riconsiderare il suo caso. “Alla luce di nuove circostanze emerse dopo che la prima decisione era stata presa, ho deciso che il caso di Kazemi venga rivisto al suo ritorno nel Regno Unito dall’Olanda,” ha dichiarato il Ministro degli Interni, annunciando la sospensione della procedura di deportazione.

Il 12 marzo, sul caso di Sayed Mehdi Kazemi il Parlamento europeo, su iniziativa dei deputati radicali Marco Cappato e Marco Pannella, aveva approvato una risoluzione d’urgenza, con la quale si chiedeva alla Gran Bretagna di applicare la Direttiva 2004/83/CE che impone il riconoscimento dello status di rifugiato anche alle persone perseguitate nel loro paese di origine a causa del loro orientamento sessuale. Lo stesso giorno, 62 membri della Camera dei Lord britannica avevano firmato una lettera inviata al ministro degli Interni Jacqui Smith per chiedere di fermare la deportazione in Iran del giovane gay iraniano.
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Chi ha orecchio per intendere intenda!

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