giovedì 22 marzo 2012

ELEMENTI DI STORIA DELLA REPRESSIONE DEGLI OMOSESSUALI

Il 16 dicembre dell’anno 342 gli imperatori Costantino e Costante approvarono una legge, inclusa nel codice teodosiano Cod.Theod. IX, 7, 3 (Cod. Justin IX, ix, 30), che così recitava:

 “Gli imperatori Costantino e Costante al popolo:
Quando un uomo si concede sessualmente come una donna, cioè come una donna si concede agli uomini, che cosa dovrebbe cercare? Quando il sesso ha perso il suo significato ed è divenuto un delitto che è bene che non si conosca, quando Venere cambia in un’altra forma, quando l’amore è cercato ma non trovato? Noi ordiniamo che le leggi insorgano e che si armino della spada vendicatrice, affinché gli infami colpevoli che ci sono o che ci saranno siano sottoposti alle pene previste.1

Nonostante questi accenti di sdegno morale, consta comunque che gli imperatori romani abbiano continuato a riscuotere tasse per la prostituzione maschile fino all’imperatore Anastasio (imperatore d’Oriente 491/518).
La legge di Costantino e Costante citata sopra venne poi aggravata da Teodosio (imperatore del 379 al 395). Quanto Teodosio fosse politicamente succube di Sant’Ambrogio, che lo umiliò pesantemente, è fatto noto.

 “Tutti coloro che hanno la vergognosa abitudine di condannare il proprio corpo maschile a dover subire il sesso altrui, facendogli svolgere un ruolo femminile (essi difatti in apparenza non sono diversi dalle donne) dovranno espiare un così grave crimine nelle fiamme vendicatrici davanti agli occhi del popolo.
Questa legge non ha bisogno di interpretazione.”2

Si tratta in pratica di comminare il rogo agli omosessuali. La norma si presenta “laica” perché viene da Teodosio che non usa linguaggi di tipo ecclesiastico per non apparire troppo palesemente succube di Sant’Ambrogio.
Non va dimenticato che con l’editto di Tessalonica (di Teodosio) del 380 il Cristianesimo è diventato la religione dello stato romano e dopo il 390 sono cominciate le persecuzioni del Paganesimo. Nel 393 l'imperatore Teodosio dichiarò ufficialmente l'illegalità del Paganesimo in tutto l'impero e fece chiudere definitivamente gli ultimi templi rimasti in attività; la pena di morte divenne esplicitamente la condanna riservata a coloro che rifiutavano la conversione al Cristianesimo. La data del provvedimento che commina il rogo agli omosessuali è il 6 agosto del 390, come si deduce dal riferimento ai consoli. L’intervento di Sant’Ambrogio contro Teodosio per la questione dell’eccidio di Tessalonica è proprio dell’estate del 390, ed è molto probabile che le norme giuridiche che prevedono il rogo per gli omosessuali siano il primo di una lunghissima serie di tributi pagati da Teodosio alla Chiesa a pochi anni dalla sua morte, si tratta nella sostanza della nascita della subordinazione del potere imperiale alla Chiesa, anche se formalmente la legislazione teodosiana riecheggia ancora lo stile dell’antica legislazione romana.  
Molto interessante è vedere come le cose siano cambiate un secolo e mezzo dopo, quando ormai il potere ecclesiastico era saldamente consolidato. Riporto per intero il testo della Novella 77 di Giustiniano, probabilmente dell’anno 538. Vi invito a riflette sul sostanziale cambiamento di tono.

 “NOVELLA XXVII
AFFINCHE’ NON SI COMMETTANO ATTI DI LUSSURIA CONTRO NATURA … E NON SI BESTEMMI CONTRO DIO.
 
L’Imperatore Giustiniano agli abitanti di Costantinopoli.
 
PREMESSA. Riteniamo essere cosa manifesta a tutti coloro che hanno una giusta sapienza che Noi molto ci diamo da fare e preghiamo affinché coloro che ci sono stati affidati dal Signore Iddio vivano rettamente e incontrino la sua pace, poiché la misericordia di Dio non vuole la perdizione ma la conversione e la salvezza e Dio accoglie i delinquenti che si correggono. Per questo motivo invitiamo tutti a tenere ben presente il timore di Dio e ad invocare la sua pace, sappiamo infatti che tutti coloro che amano Dio e sostengono la sua misericordia così si comportano.
Capo I.
Dunque, considerato che alcuni, animati da istigazione diabolica, si lasciano coinvolgere in gravissimi atti di lussuria e che quelli stessi fanno cose contro natura, Noi ingiungiamo a costoro di tenere ben presente il timore di Dio e il futuro giudizio e di astenersi da diabolici e illeciti atti di lussuria di questo genere, affinché a causa di atti empi di tal fatta non siano colti dall’ira di Dio e non mandino in rovina le città con tutti i loro abitanti. Siamo infatti a conoscenza dalle divine scritture del fatto che a causa di atti empi di questo tipo andarono in rovina città insieme con i loro abitanti.
1  -Omissis - Infatti a causa di questi delitti vengono le carestie, i terremoti e le pestilenze, pertanto vi ammoniamo affinché vi asteniate da predetti illeciti per non perdere le anime vostre. Se poi alcuni, dopo questa nostra ammonizione, saranno trovati ancora ad insistere in questi delitti, essi si renderanno prima di tutto indegni della misericordia di Dio e saranno per giunta assoggettati ai tormenti stabiliti dalle leggi.
2 Ordiamo infatti al gloriosissimo prefetto della città imperiale di arrestare e di sottoporre ai più estremi supplizi  coloro che permangono in questi atti illeciti ed empi dopo la nostra ammonizione, affinché non accada che per il disprezzo di tali individui la nostra città e il nostro Stato si trovino a dover subire danno. Se poi, dopo questa nostra esortazione, alcuni troveranno individui di questo genere e non li puniranno, saranno condannati anche essi allo stesso modo dal Signore Iddio. E lo stesso gloriosissimo prefetto, se avrà trovato qualcuno commettere qualcosa di simile e non lo avrà perseguito secondo le nostre leggi, prima di tutto sarà vincolato al giudizio di Dio e per di più dovrà sostenere la nostra indignazione.3

Lascio questi documenti alla riflessione di ciascuno.
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1CTh.9.7.3
Impp. Constantius et Constans aa. ad populum. Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura (quum vir nubit in feminam viris porrecturam) quid cupiat, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei. Dat. prid. non. dec. Mediolano, proposita Romae XVII kal. ianuar. Constantio III et Constante II aa. conss. (342 dec. 4).
CJ.9.9.30: Imperatores Constantius, Constans
Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura (quum vir nubit in feminam viris porrecturam) quid cupiat? ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id quod non proficit scire, ubi venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur: iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei. * constantius et constans aa. ad pop. *

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