lunedì 1 agosto 2011

GAY TRA LEGGI ITALIANE E NORME EUROPEE

È vero, per paradossale che possa essere, la Camera ha approvato la pregiudiziale di costituzionalità ed ha di fatto respinto l’idea di una tutela penale rafforzata per gli omosessuali.
 Non si comprende, in termini oggettivi, che cosa distingua le motivazioni omofobe dalle motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose, esimendole da qualsiasi aggravante, mentre il Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, prevede che sia punto con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e che sia punto con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
L’art.  3 del medesimo Decreto legge recita testualmente “Articolo 3 Circostanza aggravante.
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
Non occorre un costituzionalista per notare che si tratta di incongruenze legislative palesi.
Tuttavia neppure invocando l’Unione Europea si può sperare di risolvere in concreto qualcosa.
La  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’Articolo 9 “Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia” recita testualmente: “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”, norma quanto mai evasiva. All’ Articolo 21 “Non discriminazione” recita “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.
 Come si vede, a livello di norme positive dell’Unione Europea, c’è ben poco che possa tutelare oggettivamente i gay e il lunghissimo elenco di risoluzioni e di esortazioni rimaste inascoltate rivolte dall’Unione ai singoli Stati su questa materia ricorda molto da vicino le gride di manzoniana memoria mille volte replicate perché sempre disattese.
 Può essere interessante dare uno sguardo alla Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2002) (2002/2013 (INI)) della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni Relatore: Fodé Sylla. Ne riposto alcuni tratti che confermano quanto detto.
 La Commissione
“Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale
81. ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione - legislativa o de facto - di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all'adozione;
82. si compiace dei diversi progressi registrati nel 2002 in Austria (abolizione dell'articolo 209 del codice penale), in Finlandia (riconoscimento dei diritti dei transessuali) e in Belgio (matrimonio tra omosessuali);
83. invita ciò nondimeno l'Austria a chiudere tutte le procedure in corso inerenti all'articolo 209 del codice di diritto penale (vecchio) e adottare misure di riabilitazione per coloro che sono stati condannati ai sensi di dette disposizioni legislative; sollecita altresì un'applicazione in maniera non discriminatoria del nuovo articolo 207b del codice di diritto penale;
84. invita il Portogallo, l'Irlanda e la Grecia a modificare senza indugi le proprie legislazioni che contemplano una differenza di età in materia di consenso al rapporto sessuale in funzione dell'orientamento sessuale, dato il carattere discriminatorio di tali disposizioni;
85. raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione;”
 E più avanti:
­­­­“3. Omosessuali
A. Evoluzione giuridica
a) Convenzione internazionale
- Consiglio d'Europa
Il protocollo 12 della CEDU (STE n. 177) non è ancora stato firmato da Danimarca, Spagna, Francia, Svezia, Regno Unito e non è stato ancora ratificato da alcuno Stato membro. Il protocollo vieta in generale tutte le forme di discriminazione.
b) Legislazione europea
- Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitaria contro la discriminazione (2001-2006), dotato di un bilancio di 100 milioni di euro;
- va sottolineata l'importanza della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro per la parità di trattamento in materia di lavoro e la necessità di assicurarne l'effettiva attuazione negli Stati membri nel 2002.
- la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva del Consiglio 76/207/CEE sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. La direttiva vieta qualsiasi discriminazione in funzione del genere nell'ambito lavorativo poiché la normativa UE considera la discriminazione dei transessuali come una forma di discriminazione basata sul sesso.
Relazioni del PE
- La relazione per parere del Parlamento europeo sulla direttiva del Consiglio sui criteri minimi per la qualificazione e lo status di cittadini di paesi terzi ed apolidi quali profughi o persone che necessitano di altro tipo di protezione internazionale (Relazione Jean
Lambert).
c) Giurisprudenza
- Corte europea per i diritti dell'uomo
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha ritenuto, nella causa Fretté contro Francia, che, in assenza di consenso a livello europeo, il rifiuto di concedere l'autorizzazione necessaria per l'adozione di un bambino da parte di un omosessuale ricade nel margine di valutazione degli Stati membri e, di conseguenza, non può essere considerata una violazione dell'articolo 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo in relazione con l'esigenza di non-discriminazione.
Tale sentenza non può essere però interpretata come significativa del fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette che non costituiscono discriminazione le differenze che gli Stati interessati creano tra categorie di persone di diverso orientamento sessuale a livello di vita privata o familiare.
d) Conferenze internazionali o europee
ILGA, "Riconoscimento della diversità e promozione dell'uguaglianza", Lisbona, Portogallo, 23-27 ottobre 2002, 24a Conferenza internazionale dell'associazione delle lesbiche e degli omosessuali.
B. Quadro generale della situazione attuale
Milioni di persone in Europa continuano ad essere oggetto di discriminazione in funzione del loro orientamento sessuale o del loro genere; tuttavia, nel 2002 sono stati realizzati alcuni progressi.
In Austria la Corte costituzionale ha dichiarato anticostituzionali le disposizioni di cui all’articolo 209 del Codice penale, relative all’età necessaria fra le parti consenzienti in una relazione tra omosessuali e ha chiesto al legislatore di modificare l’articolo entro il 2003. Tuttavia, malgrado la revisione del codice penale sia in vigore dal 14 agosto 2002, i procedimenti avviati in precedenza non sono stati annullati, bensì proseguono il loro iter, invece di essere archiviati.
Le età di consenso ai rapporti sessuali in funzione dell’orientamento sessuale continuano a variare e di conseguenza ad essere discriminatorie in Portogallo, Irlanda e Grecia.
In Finlandia, la legge del 3 maggio 2002 riconosce i diritti dei transessuali. La sentenza Goodwin/Regno Unito, emessa dalla Corte di Strasburgo, era giunta alle medesime conclusioni.
In Svezia, la legislazione che condanna l’odio razziale è stata estesa alle persone vittime di discriminazione a causa dei loro orientamenti sessuali. Infine, le leggi del Belgio consentono i matrimoni tra omosessuali.
Tuttavia, andando in senso diametralmente opposto, la Corte di Strasburgo (causa Fretté/Francia), non ha ritenuto discriminatorio, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, il rifiuto di autorizzare l’adozione di un bambino da parte di un omosessuale.
Gli Stati membri dovrebbero adottare una definizione giuridica più ampia di famiglia che permetta di riconoscere gli stessi diritti segnatamente per le coppie costituite da persone dello stesso sesso.
In Italia, la legge del 2002 sull’immigrazione non considera la persecuzione in ragione dell’orientamento sessuale come un caso di persecuzione che giustifichi il diritto d’asilo. Gli Stati membri dovrebbero incorporare la persecuzione in funzione dell'orientamento sessuale o del sesso nella definizione dello status di rifugiato o di richiedente asilo.
In linea generale l’UE prima o poi dovrà adottare provvedimenti che rendano possibile la libera circolazione delle coppie omosessuali, senza che ciò comporti per loro la perdita dei diritti riconosciuti nel paese d’origine.
Infine gli Stati membri dovrebbero attivamente aumentare la consapevolezza e promuovere un approccio di "mainstreaming" contro la discriminazione in funzione dell'orientamento sessuale e del sesso in tutte le politiche, i programmi e le iniziative comunitarie.”
 Oltre l’Unione Europea, anche il Consiglio d’Europa, che non è una istituzione dell’Unione Europea, si è occupato di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale proponendo delle risoluzioni molto serie e coraggiose, come la seguente  proposta dal socialista svizzero Andreas Gross:

“La Commissione giuridica e per i diritti dell'uomo puntualizza che l'orientamento sessuale - sia che si tratti di eterosessualità che di bisessualità o di omosessualità - è una parte profonda della identità di ciascuno di noi. Secondo il diritto internazionale nessuno può essere trattato in modo diverso a causa del suo orientamento sessuale. Eppure lesbiche, gay, bisessuali e transgender in tutta Europa devono ancora affrontare profondi pregiudizi e discriminazioni diffuse che possono presentarsi sotto forma di violenze fisiche - tra cui, nel peggiore dei casi, gli omicidi -  di crimini d'odio, di espressioni di disprezzo, di divieto di manifestazioni, di intrusioni dello Stato nella vita privata e di trattamento sleale a scuola o sul posto di lavoro.
 Persone transgender si vedono rifiutato il trattamento di cambiamento di sesso o viene loro negata la registrazione del loro nuovo sesso. Si contribuisce così agli alti tassi di suicidio in questo gruppo di persone.
Secondo il Comitato, tali violazioni dei diritti umani devono finire, così come l’incitamento a commetterle da parte di personaggi pubblici. Nel frattempo, i Paesi membri del Consiglio d’Europa dovrebbero garantire il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, riconoscendo in particolare in questi casi la qualifica di "parenti prossimi" e la possibilità di adottare congiuntamente i figli l’uno dell’altro, se non anche il diritto di ciascun singolo partner di adottare figli dell’altro.
 Il dialogo tra tutti gli organismi [internazionali e del Consiglio d’Europa], basato sul rispetto reciproco, è essenziale al fine di migliorare la comprensione reciproca, al fine di combattere i pregiudizi e favorire dibattiti pubblici e riforme su questioni che riguardano lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. ”
Ma le resistenze sono state e sono fortissime, fino a rasentare vere operazioni sabotaggio per via diplomatica. Rinvio ad un mio articolo in proposito del Gennaio 2010 http://progettogay.myblog.it/archive/2010/01/28/gay-e-consiglio-d-europa.html
La strada è ancora molto lunga e la società civile è condizionata da una profonda ignoranza su queste tematiche, alle iniziative parlamentari, che sono comunque degne del massimo rispetto e che contribuiscono a sollevare il problema, deve affiancarsi un’azione costante di educazione della società civile e degli stessi gay sulla libertà e sull’uguaglianza come valori supremi di una vera democrazia.